Statuto di alliance care 

Crediamo in una Svizzera in cui le cure migliorino la salute di tutti, in modo costante e affidabile per tutte le persone coinvolte. 

Uniti nell’organizzazione mantello alliance care, creiamo strutture stabili per garantire un'elevata qualitĂ  e disponibilitĂ  delle cure a tutti i livelli. 

V1 26 giugno 2025

Art. 1 Denominazione, sede ed esercizio

Art. 2 Scopo

Art. 3 Membri

Art. 4 Finanziamento

Art. 5 Organi dell'associazione

Art. 6 L'Assemblea dei delegati

Art. 7 Il Consiglio delle cure (“Consiglio svizzero delle cure”)

Art. 8 La Commissione della gestione (CdG)

Art. 9 L’organo di revisione 

Art. 10 La Commissione di ricorso

Art. 11 La Direzione

Art. 12 Rimedi giuridici

Art. 13 ResponsabilitĂ 

Art. 14 Scioglimento dell’associazione

Art. 15 Disposizione transitoria

Art. 16 Entrata in vigore

Art. 1 Denominazione, sede ed esercizio

1. alliance care è un’associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero. 

2. alliance care è politicamente indipendente e aconfessionale. Non persegue fini commerciali. 

3. alliance care ha sede presso il domicilio della direzione. 

4. l'esercizio corrisponde all'anno solare. 

Art. 2 Scopo

1. alliance care intende 

  1. impegnarsi a favore di cure accessibili a tutti, adeguatamente finanziate e di alta qualitĂ ; 

  1. impegnarsi affinchĂŠ sia garantita una quantitĂ  adeguata di personale curante a tutti i livelli di formazione e specializzazione; 

  1. confrontarsi con le sfide del settore sanitario e partecipare ai processi decisionali politici; 

  1. contribuire allo sviluppo della professione, impegnarsi a favore della formazione iniziale e continua e promuovere l’innovazione, l’insegnamento e la ricerca nel settore delle cure; 

  1. impegnarsi a favore di condizioni di lavoro e di impiego attraenti e adeguate alle esigenze; 

  1. impegnarsi per il miglioramento delle questioni sociali, economiche, giuridiche e sanitarie dei propri membri; 

  1. sostenere tutte le persone che operano nel settore delle cure, siano esse dipendenti, indipendenti o volontarie; 

  1. coordinare e sostenere efficacemente le proprie associazioni affiliate nell’attuazione dei loro scopi statutari; 

  1. promuovere il posizionamento e l’efficienza delle proprie associazioni affiliate, al fine di aumentare significativamente il loro tasso di organizzazione; 

  1. creare sinergie economiche per le associazioni affiliate e fornire servizi professionali di alta qualitĂ . 

2. alliance care punta all’indipendenza finanziaria e a un elevato tasso di organizzazione, grazie a strutture reddituali sostenibili e alla crescita in tutte le categorie di membri.

Art. 3 Membri

alliance care conta 

A. Membri individuali 

1. L'adesione individuale per le persone fisiche è possibile 

2. Diritto di voto: il diritto di voto e di elezione dei singoli membri ai sensi del comma 1, lett. a), è esercitato dai rappresentanti eletti delle associazioni affiliate. Il diritto di voto e di elezione dei singoli membri ai sensi del comma 1, lett. b), è esercitato dai rappresentanti eletti dell'associazione collettiva “Advocacy alliance care”. 

3. Obbligo di versamento della quota associativa: i membri individuali sono tenuti al versamento della quota associativa. 

4. Adesione: l’adesione avviene: 

1. automaticamente con l’adesione come membro individuale a un’associazione affiliata; 

2. su richiesta da parte di persone che non appartengono a un’associazione affiliata ad alliance care (cfr. comma 1 lett. b). 

5. Recesso: il recesso dei membri di cui al comma 1, lett. b), può avvenire alla fine dell’anno civile, con un preavviso di tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta o per via elettronica. Il recesso dei membri di cui al comma 1, lett. a), avviene secondo le norme di recesso dell’associazione affiliata con contestuale recesso da alliance care. In caso di recesso di un’associazione affiliata, ai suoi membri individuali si applica l’art. 3, sezione B, comma 8. I membri recedenti non hanno alcun diritto al patrimonio dell’associazione. 

B. Associazioni affiliate 

1. Possono diventare associazioni affiliate: 

2. Consiglio delle cure: le associazioni affiliate hanno diritto a un seggio nel Consiglio delle cure secondo una ripartizione stabilita dall’Assemblea dei delegati. 

3. Diritto di voto: le associazioni affiliate hanno diritto di voto e di eleggibilitĂ  all’Assemblea dei delegati di alliance care. Il regolamento organizzativo dell’Assemblea dei delegati ne definisce le modalitĂ . 

4. Obbligo di versamento della quota associativa: le associazioni affiliate sono tenute al versamento della quota associativa. 

5. Adesione integrale: l’adesione individuale ad alliance care ai sensi dell’art. 3, sezione A, comma 1, lett. a, è considerata un requisito indispensabile per ogni associazione affiliata. 

6. L’ammissione avviene sulla base di una richiesta scritta presentata al Consiglio delle cure. L’Assemblea dei delegati decide in merito all’ammissione su richiesta di quest’ultimo. La decisione dell’Assemblea dei delegati è definitiva all’interno dell’associazione. L’Assemblea dei delegati stabilisce le ulteriori modalitĂ . 

7. Con l’adesione, l’associazione affiliata acquisisce, all’interno di alliance care, la sovranitĂ  strategica sul proprio ambito professionale o settore specialistico. 

8. Il recesso può avvenire solo alla fine dell’anno civile, con un preavviso di 6 mesi. Le associazioni affiliate che recedono perdono, a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo, il proprio seggio nel Consiglio delle cure, nell’Assemblea dei delegati e ogni eventuale diritto al patrimonio associativo di alliance care. La sovranitĂ  strategica sul rispettivo ambito professionale o settore specialistico non spetta piĂš all’associazione affiliata. 

L’adesione individuale ad alliance care dei membri dell’associazione affiliata recedente viene convertita in un’adesione individuale ad alliance care con diritto di ÂŤopting outÂť. 

9. Scioglimento: l’adesione cessa inoltre con lo scioglimento dell’associazione affiliata. 

10. Convenzione di prestazioni: le convenzioni di prestazione stipulate dalle associazioni affiliate con alliance care sono soggetti ai termini di preavviso concordati contrattualmente. Devono essere concordati contrattualmente anche eventuali divieti di concorrenza in caso di disdetta o di recesso di un’associazione da alliance care. 

C. Membri collettivi

1. Ai membri collettivi si applicano gli stessi requisiti previsti per le associazioni affiliate (cfr. art. 3, sezione B, comma 1). 

L’adesione collettiva è inoltre possibile per le persone giuridiche riconosciute dal Consiglio delle cure che operano come organizzazioni mantello o di settore nel sistema sanitario svizzero. 

2. Consiglio delle cure: ai membri collettivi può essere concesso un seggio nel Consiglio delle cure conformemente al regolamento organizzativo del Consiglio stesso. Le modalitĂ  sono disciplinate nella convenzione di prestazioni. 

3. Diritto di voto: i membri collettivi hanno diritto di voto e di elezione all’Assemblea dei delegati di alliance care. Il regolamento organizzativo dell’Assemblea dei delegati ne definisce le modalitĂ . 

4. Obbligo di versamento della quota associativa: i membri collettivi sono tenuti al versamento della quota associativa. 

5. L’ammissione avviene sulla base di una richiesta scritta presentata al Consiglio delle cure. L’Assemblea dei delegati decide in merito all’ammissione su richiesta di quest’ultimo. La decisione dell’Assemblea dei delegati è definitiva all’interno dell’associazione. Le ulteriori modalitĂ  sono disciplinate dal regolamento organizzativo dell’Assemblea dei delegati. 

6. Il recesso può avvenire solo alla fine dell’anno civile, con un preavviso di sei mesi. I membri collettivi che recedono perdono, a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo, l’eventuale seggio nel Consiglio delle cure, nell’Assemblea dei delegati e gli eventuali diritti sul patrimonio associativo di alliance care. 

7. Convenzione di prestazioni: le convenzioni di prestazione stipulate dai membri collettivi con alliance care sono soggetti ai termini di preavviso concordati contrattualmente. Devono essere concordati contrattualmente anche eventuali divieti di concorrenza in caso di risoluzione o in caso di recesso di un’associazione da alliance care. 

D. Associazione collettiva "Advocacy alliance care"

1. Per tutti i membri individuali che non sono membri di un’associazione affiliata, nonchĂŠ per gli Advocates, è istituita l’associazione collettiva ÂŤAdvocacy alliance careÂť (di seguito ÂŤassociazione collettivaÂť). L’appartenenza all’associazione collettiva avviene automaticamente ai sensi dell’art. 3, sezione A, comma 1 e dell’art. 3, sezione E, comma 1. 

2. Consiglio delle cure: l’associazione collettiva ha diritto a due seggi nel Consiglio delle cure. Un seggio spetta a un membro individuale non iscritto a un’associazione affiliata, il secondo seggio a un Advocate. 

3. Diritto di voto: l’associazione collettiva ha diritto di voto e di elezione all’Assemblea dei delegati di alliance care. La sua delegazione deve essere composta sia da membri individuali non iscritti a un’associazione affiliata sia da Advocates. 

E. Advocates

1. Può essere ammessa come Advocate qualsiasi persona fisica che non soddisfi i requisiti per l’adesione individuale ad alliance care. 

2. Diritto di voto: il diritto di voto e di elezione degli Advocates è esercitato dai delegati dell'associazione collettiva. 

3. Obbligo di versamento di un contributo: gli Advocates sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietĂ , il cui importo è stabilito dal Consiglio delle cure. 

4. Ammissione: L’ammissione avviene su richiesta. La richiesta viene esaminata dalla Direzione. 

5. Recesso: il recesso può avvenire alla fine dell’anno civile, con un preavviso di tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta o per via elettronica. 

F. Membri onorari 

1. Possono essere nominati membri onorari le persone fisiche che si sono distinte in modo straordinario al servizio delle cure e della salute, oppure al servizio di alliance care. 

2. Diritto di voto: i membri onorari hanno solo voce consultiva nell’Assemblea dei delegati, a meno che non siano contemporaneamente membri individuali. 

3. Diritto di eleggibilitĂ : i membri onorari non godono nĂŠ del diritto di voto attivo nĂŠ di quello passivo, a meno che non siano contemporaneamente membri individuali. 

4. Obbligo di versamento della quota associativa: i membri onorari non versano alcuna quota associativa. 

G. Exclusion de membres individuels

1. I membri che non adempiono ai propri obblighi, che danneggiano la reputazione dell’associazione o che agiscono in contrasto con i suoi interessi possono essere esclusi da alliance care e dalla piattaforma dei membri. 

2. La decisione spetta al Consiglio delle cure. La sua decisione può essere impugnata ai sensi dell’art. 12. 

3. Il membro interessato ha diritto di essere ascoltato. 

Art. 4 Finanziamento

Le principali fonti di finanziamento dell’associazione sono: 

Art. 5 Organes de l’association

Gli organi dell'associazione sono: 

Art. 6 L'Assemblea dei delegati

1. L’Assemblea dei delegati è competente per: 

2. L’Assemblea ordinaria dei delegati si tiene su invito scritto del Consiglio delle cure entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. 

3. La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, deve essere inviata ai membri al piĂš tardi quattro settimane prima dell’Assemblea ordinaria dei delegati. 

4. Le richieste di inserimento di argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea dei delegati devono pervenire per iscritto al Consiglio delle cure al piĂš tardi dodici settimane prima dell’Assemblea. 

5. Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata con delibera del Consiglio delle cure oppure deve essere convocata su richiesta scritta di 1/5 dei membri e tenersi entro otto settimane. 

6. L’Assemblea dei delegati è composta dai delegati delle associazioni affiliate, dei membri collettivi e dell’associazione collettiva. Ogni associazione affiliata, ogni membro collettivo e l’associazione collettiva hanno diritto ad almeno due e al massimo venti delegati. Il numero effettivo dei delegati è determinato, entro tali limiti, come segue: 

7. I membri collettivi che annoverano tra i propri membri esclusivamente persone giuridiche hanno diritto a 2 delegati. 

8. I delegati vengono eletti dalle rispettive associazioni affiliate, dai membri collettivi e dall’associazione collettiva e comunicati ad alliance care. 

9. Ogni delegata dispone di un voto nell’Assemblea dei delegati. 

10. La modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione richiedono una maggioranza di tre quarti dei membri presenti. 

11. L'Assemblea dei delegati emana, nell'ambito dello statuto, disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni di sua competenza e all'espletamento degli altri compiti ad essa assegnati (Regolamento organizzativo dell'Assemblea dei delegati). 

12. I delegati sono liberi di esprimere il proprio voto. 

13. L’Assemblea dei delegati è presieduta dalla presidente del Consiglio delle cure; in caso di suo impedimento, da un altro membro della Presidenza.

Art. 7 Il Consiglio delle cure (“Consiglio svizzero delle cure”)

1. Il Consiglio delle cure è l’organo esecutivo e strategico di alliance care. 

2. Il Consiglio delle cure è composto da un massimo di cinquantacinque membri. I membri del Comitato dell’SBK-ASI, compresa la Presidenza, fanno parte di diritto del Consiglio delle cure; in tal modo garantiscono la rappresentanza di tutti i 26 Cantoni. 

La ripartizione dei restanti seggi è determinata in base al numero dei membri delle associazioni aventi diritto. 

Il regolamento organizzativo del Consiglio delle cure stabilisce i principi e la procedura di ripartizione dei seggi e disciplina lo svolgimento dei compiti assegnati al Consiglio delle cure. Esso definisce in quali circostanze le riunioni si svolgano in presenza fisica, in modalitĂ  ibrida o virtuale. 

Il regolamento organizzativo del Consiglio delle cure rientra nella competenza dell’Assemblea dei delegati. 

3. I membri del Consiglio delle cure sono designati dalle associazioni affiliate e dai membri collettivi, nonchĂŠ dall’associazione collettiva. 

4. Il Consiglio delle cure svolge tutti i compiti che lo statuto non attribuisce espressamente a un altro organo, in particolare 

5. Ai fini della preparazione dei propri compiti, il Consiglio delle cure può istituire comitati o commissioni permanenti o temporanei e nominarne i membri al proprio interno. Il Consiglio delle cure può inoltre delegare ai comitati e alle commissioni poteri decisionali, che devono essere definiti dal Consiglio delle cure nei relativi regolamenti delle commissioni. 

6. La Presidenza del Consiglio delle cure è esercitata dalla presidente. Essa dirige il Consiglio delle cure; in caso di impedimento, tale compito viene assunto da un membro della Presidenza. Il Consiglio delle cure delibera a maggioranza semplice. In caso di paritĂ  di voti, la presidente ha il voto decisivo. Per il resto, il regolamento organizzativo del Consiglio delle cure è determinante per la regolamentazione delle elezioni e delle deliberazioni. 

7. I membri della Presidenza e i membri della Direzione nominati dal Consiglio delle cure hanno il diritto di firma collettiva a due. 

8. La durata del mandato nel Consiglio delle cure è di quattro anni. Essa decorre da un’Assemblea ordinaria dei delegati all’altra. È possibile la rielezione per due volte. 

9. Le associazioni affiliate e i membri collettivi sono responsabili della tempestiva nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio delle cure. 

10. La durata del mandato della Presidenza è di quattro anni. È possibile una sola rielezione, fatto salvo il comma 11. 

11. Per i membri della Presidenza di alliance care si applica un limite di durata del mandato complessivo di 16 anni nel Consiglio delle cure; per loro è quindi possibile un mandato aggiuntivo in deroga al comma 8. 

Art. 8 La Commissione della gestione (CdG)

1. I compiti e le competenze della Commissione della gestione sono disciplinati in modo piĂš dettagliato dall’Assemblea dei delegati. Tra le competenze della CdG rientrano in particolare: 

2. La Commissione della gestione è composta da cinque a sette membri. Una stessa associazione affiliata può essere rappresentata nella CdG da un massimo di un membro. I membri della CdG non possono far parte di nessun altro organo di alliance care. La presidente e la vicepresidente devono essere membri di alliance care. 

3. La Commissione della gestione si costituisce autonomamente ed elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente. 

4. La durata del mandato dei membri della Commissione della gestione è di quattro anni. È possibile la rielezione per due volte.

Art. 9 L’organo di revisione

1. L’Assemblea dei delegati nomina ogni anno quale Organo di revisione una societĂ  di revisione abilitata ai sensi del diritto della societĂ  anonima. È possibile la rielezione. 

2. L’Organo di revisione ha i seguenti compiti: 

Art. 10 La Commissione di ricorso

1. La composizione della Commissione di ricorso e la procedura di ricorso sono stabilite dall’Assemblea dei delegati. 

2. La Commissione di ricorso esamina i ricorsi presentati dai membri per violazione dei loro diritti statutari o regolamentari da parte degli organi di alliance care (art. 12). Sono esclusi i ricorsi contro le deliberazioni dell’Assemblea dei delegati, nonchĂŠ le deliberazioni che, in base allo statuto o ai regolamenti, sono attribuite a un’altra istanza per una decisione definitiva a livello interno dell’associazione. 

Art. 11 La Direzione

1. Alla Direzione spetta la gestione di alliance care. I suoi compiti comprendono: 

2. Il Consiglio delle cure emana disposizioni piĂš dettagliate relative ai compiti e all’organizzazione della Direzione. 

Art. 12 Rimedi giuridici

1. Ricorso dei membri 

2. Ricorsi delle associazioni affiliate e dei membri collettivi 

Art. 13 ResponsabilitĂ 

Esclusivamente il patrimonio dell'associazione risponde agli obblighi dell'associazione. 

Art. 14 Scioglimento dell’associazione

L’associazione può essere sciolta con delibera di un’Assemblea dei delegati debitamente convocata. Per lo scioglimento è necessaria una maggioranza di tre quarti dei delegati presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione, al netto di tutti gli impegni esistenti, viene ripartito tra le associazioni affiliate e i membri collettivi in proporzione al numero dei membri alla fine dell’anno precedente la delibera di scioglimento. I membri individuali (persone fisiche) non hanno alcun diritto al patrimonio dell’associazione.

Art. 15 Disposizione transitoria

Il primo esercizio finanziario è iniziato il 1° luglio 2025 e si estende fino al 31 dicembre 2026. 

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato in occasione dell’Assemblea dei delegati del 26 giugno 2026 a Berna ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Esso sostituisce lo statuto costitutivo del 18 giugno 2025.