Crediamo in una Svizzera in cui le cure migliorino la salute di tutti, in modo costante e affidabile per tutte le persone coinvolte.
Uniti nellâorganizzazione mantello alliance care, creiamo strutture stabili per garantire un'elevata qualitĂ e disponibilitĂ delle cure a tutti i livelli.
V1 26 giugno 2025
Art. 1 Denominazione, sede ed esercizio
Art. 2 Scopo
Art. 3 Membri
A. Membri individuali
B. Associazioni affiliate
C. Membri collettivi
D. Associazione collettiva "Advocacy alliance care"
E. Advocates
F. Membri onorari
G. Esclusione delle persone fisiche
Art. 4 Finanziamento
Art. 5 Organi dell'associazione
5.1 AssemblĂŠe des dĂŠlĂŠguĂŠs
5.2 Conseil suisse des infirmiers et infirmières
Art. 6 L'Assemblea dei delegati
6.1 Tâches et compÊtences
6.2 Composition
6.3 DurĂŠe du mandat
6.4 Règlement
Art. 7 Il Consiglio delle cure (âConsiglio svizzero delle cureâ)
Art. 8 La Commissione della gestione (CdG)
Art. 9 Lâorgano di revisione
Art. 10 La Commissione di ricorso
Art. 11 La Direzione
Art. 12 Rimedi giuridici
Art. 13 ResponsabilitĂ
Art. 14 Scioglimento dellâassociazione
Art. 15 Disposizione transitoria
Art. 16 Entrata in vigore
1. alliance care è unâassociazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero.
2. alliance care è politicamente indipendente e aconfessionale. Non persegue fini commerciali.
3. alliance care ha sede presso il domicilio della direzione.
4. l'esercizio corrisponde all'anno solare.
1. alliance care intende
impegnarsi a favore di cure accessibili a tutti, adeguatamente finanziate e di alta qualitĂ ;
impegnarsi affinchĂŠ sia garantita una quantitĂ adeguata di personale curante a tutti i livelli di formazione e specializzazione;
confrontarsi con le sfide del settore sanitario e partecipare ai processi decisionali politici;
contribuire allo sviluppo della professione, impegnarsi a favore della formazione iniziale e continua e promuovere lâinnovazione, lâinsegnamento e la ricerca nel settore delle cure;
impegnarsi a favore di condizioni di lavoro e di impiego attraenti e adeguate alle esigenze;
impegnarsi per il miglioramento delle questioni sociali, economiche, giuridiche e sanitarie dei propri membri;
sostenere tutte le persone che operano nel settore delle cure, siano esse dipendenti, indipendenti o volontarie;
coordinare e sostenere efficacemente le proprie associazioni affiliate nellâattuazione dei loro scopi statutari;
promuovere il posizionamento e lâefficienza delle proprie associazioni affiliate, al fine di aumentare significativamente il loro tasso di organizzazione;
creare sinergie economiche per le associazioni affiliate e fornire servizi professionali di alta qualitĂ .
2. alliance care punta allâindipendenza finanziaria e a un elevato tasso di organizzazione, grazie a strutture reddituali sostenibili e alla crescita in tutte le categorie di membri.
alliance care conta
A. Membri individuali
B. Associazioni affiliate
C. Membri collettivi
D. Associazione collettiva "Advocacy alliance care" con
1. Membri individuali
2. Advocates
E. Membri onorari
1. L'adesione individuale per le persone fisiche è possibile
automaticamente (tramite adesione integrale) per tutti i membri ordinari di un'associazione affiliata;
su richiesta per tutte le persone fisiche che operano nel settore delle cure e che non appartengono a unâassociazione affiliata ad alliance care.
2. Diritto di voto: il diritto di voto e di elezione dei singoli membri ai sensi del comma 1, lett. a), è esercitato dai rappresentanti eletti delle associazioni affiliate. Il diritto di voto e di elezione dei singoli membri ai sensi del comma 1, lett. b), è esercitato dai rappresentanti eletti dell'associazione collettiva âAdvocacy alliance careâ.
3. Obbligo di versamento della quota associativa: i membri individuali sono tenuti al versamento della quota associativa.
4. Adesione: lâadesione avviene:
1. automaticamente con lâadesione come membro individuale a unâassociazione affiliata;
2. su richiesta da parte di persone che non appartengono a unâassociazione affiliata ad alliance care (cfr. comma 1 lett. b).
5. Recesso: il recesso dei membri di cui al comma 1, lett. b), può avvenire alla fine dellâanno civile, con un preavviso di tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta o per via elettronica. Il recesso dei membri di cui al comma 1, lett. a), avviene secondo le norme di recesso dellâassociazione affiliata con contestuale recesso da alliance care. In caso di recesso di unâassociazione affiliata, ai suoi membri individuali si applica lâart. 3, sezione B, comma 8. I membri recedenti non hanno alcun diritto al patrimonio dellâassociazione.
1. Possono diventare associazioni affiliate:
associazioni professionali nel settore delle cure riconosciute dal Consiglio delle cure;
associazioni specializzate nel settore delle cure riconosciute dal Consiglio delle cure;
altre organizzazioni del settore delle cure riconosciute dal Consiglio delle cure; lâAssemblea dei delegati stabilisce i criteri di ammissione su richiesta del Consiglio delle cure.
2. Consiglio delle cure: le associazioni affiliate hanno diritto a un seggio nel Consiglio delle cure secondo una ripartizione stabilita dallâAssemblea dei delegati.
3. Diritto di voto: le associazioni affiliate hanno diritto di voto e di eleggibilitĂ allâAssemblea dei delegati di alliance care. Il regolamento organizzativo dellâAssemblea dei delegati ne definisce le modalitĂ .
4. Obbligo di versamento della quota associativa: le associazioni affiliate sono tenute al versamento della quota associativa.
5. Adesione integrale: lâadesione individuale ad alliance care ai sensi dellâart. 3, sezione A, comma 1, lett. a, è considerata un requisito indispensabile per ogni associazione affiliata.
6. Lâammissione avviene sulla base di una richiesta scritta presentata al Consiglio delle cure. LâAssemblea dei delegati decide in merito allâammissione su richiesta di questâultimo. La decisione dellâAssemblea dei delegati è definitiva allâinterno dellâassociazione. LâAssemblea dei delegati stabilisce le ulteriori modalitĂ .
7. Con lâadesione, lâassociazione affiliata acquisisce, allâinterno di alliance care, la sovranitĂ strategica sul proprio ambito professionale o settore specialistico.
8. Il recesso può avvenire solo alla fine dellâanno civile, con un preavviso di 6 mesi. Le associazioni affiliate che recedono perdono, a partire dal 1° gennaio dellâanno civile successivo, il proprio seggio nel Consiglio delle cure, nellâAssemblea dei delegati e ogni eventuale diritto al patrimonio associativo di alliance care. La sovranitĂ strategica sul rispettivo ambito professionale o settore specialistico non spetta piĂš allâassociazione affiliata.
Lâadesione individuale ad alliance care dei membri dellâassociazione affiliata recedente viene convertita in unâadesione individuale ad alliance care con diritto di ÂŤopting outÂť.
9. Scioglimento: lâadesione cessa inoltre con lo scioglimento dellâassociazione affiliata.
10. Convenzione di prestazioni: le convenzioni di prestazione stipulate dalle associazioni affiliate con alliance care sono soggetti ai termini di preavviso concordati contrattualmente. Devono essere concordati contrattualmente anche eventuali divieti di concorrenza in caso di disdetta o di recesso di unâassociazione da alliance care.
1. Ai membri collettivi si applicano gli stessi requisiti previsti per le associazioni affiliate (cfr. art. 3, sezione B, comma 1).
Lâadesione collettiva è inoltre possibile per le persone giuridiche riconosciute dal Consiglio delle cure che operano come organizzazioni mantello o di settore nel sistema sanitario svizzero.
2. Consiglio delle cure: ai membri collettivi può essere concesso un seggio nel Consiglio delle cure conformemente al regolamento organizzativo del Consiglio stesso. Le modalità sono disciplinate nella convenzione di prestazioni.
3. Diritto di voto: i membri collettivi hanno diritto di voto e di elezione allâAssemblea dei delegati di alliance care. Il regolamento organizzativo dellâAssemblea dei delegati ne definisce le modalitĂ .
4. Obbligo di versamento della quota associativa: i membri collettivi sono tenuti al versamento della quota associativa.
5. Lâammissione avviene sulla base di una richiesta scritta presentata al Consiglio delle cure. LâAssemblea dei delegati decide in merito allâammissione su richiesta di questâultimo. La decisione dellâAssemblea dei delegati è definitiva allâinterno dellâassociazione. Le ulteriori modalitĂ sono disciplinate dal regolamento organizzativo dellâAssemblea dei delegati.
6. Il recesso può avvenire solo alla fine dellâanno civile, con un preavviso di sei mesi. I membri collettivi che recedono perdono, a partire dal 1° gennaio dellâanno civile successivo, lâeventuale seggio nel Consiglio delle cure, nellâAssemblea dei delegati e gli eventuali diritti sul patrimonio associativo di alliance care.
7. Convenzione di prestazioni: le convenzioni di prestazione stipulate dai membri collettivi con alliance care sono soggetti ai termini di preavviso concordati contrattualmente. Devono essere concordati contrattualmente anche eventuali divieti di concorrenza in caso di risoluzione o in caso di recesso di unâassociazione da alliance care.
1. Per tutti i membri individuali che non sono membri di unâassociazione affiliata, nonchĂŠ per gli Advocates, è istituita lâassociazione collettiva ÂŤAdvocacy alliance careÂť (di seguito ÂŤassociazione collettivaÂť). Lâappartenenza allâassociazione collettiva avviene automaticamente ai sensi dellâart. 3, sezione A, comma 1 e dellâart. 3, sezione E, comma 1.
2. Consiglio delle cure: lâassociazione collettiva ha diritto a due seggi nel Consiglio delle cure. Un seggio spetta a un membro individuale non iscritto a unâassociazione affiliata, il secondo seggio a un Advocate.
3. Diritto di voto: lâassociazione collettiva ha diritto di voto e di elezione allâAssemblea dei delegati di alliance care. La sua delegazione deve essere composta sia da membri individuali non iscritti a unâassociazione affiliata sia da Advocates.
1. Può essere ammessa come Advocate qualsiasi persona fisica che non soddisfi i requisiti per lâadesione individuale ad alliance care.
2. Diritto di voto: il diritto di voto e di elezione degli Advocates è esercitato dai delegati dell'associazione collettiva.
3. Obbligo di versamento di un contributo: gli Advocates sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà , il cui importo è stabilito dal Consiglio delle cure.
4. Ammissione: Lâammissione avviene su richiesta. La richiesta viene esaminata dalla Direzione.
5. Recesso: il recesso può avvenire alla fine dellâanno civile, con un preavviso di tre mesi, tramite comunicazione scritta inviata per posta o per via elettronica.
1. Possono essere nominati membri onorari le persone fisiche che si sono distinte in modo straordinario al servizio delle cure e della salute, oppure al servizio di alliance care.
2. Diritto di voto: i membri onorari hanno solo voce consultiva nellâAssemblea dei delegati, a meno che non siano contemporaneamente membri individuali.
3. Diritto di eleggibilitĂ : i membri onorari non godono nĂŠ del diritto di voto attivo nĂŠ di quello passivo, a meno che non siano contemporaneamente membri individuali.
4. Obbligo di versamento della quota associativa: i membri onorari non versano alcuna quota associativa.
1. I membri che non adempiono ai propri obblighi, che danneggiano la reputazione dellâassociazione o che agiscono in contrasto con i suoi interessi possono essere esclusi da alliance care e dalla piattaforma dei membri.
2. La decisione spetta al Consiglio delle cure. La sua decisione può essere impugnata ai sensi dellâart. 12.
3. Il membro interessato ha diritto di essere ascoltato.
Le principali fonti di finanziamento dellâassociazione sono:
quote associative;
contributi derivanti dalla partecipazione delle associazioni affiliate allâadesione integrale;
entrate derivanti da contratti di prestazione con le associazioni affiliate e i membri collettivi;
contributi di solidarietĂ degli Advocates e vendita di pacchetti di servizi;
entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi ai membri e terzi;
entrate derivanti da partenariati sociali;
altre entrate, tra cui donazioni e lasciti.
Gli organi dell'associazione sono:
L'Assemblea dei delegati
Il Consiglio delle cure (ÂŤConsiglio svizzero delle cureÂť)
La Commissione della gestione (CdG)
La Commissione di ricorso
L'Organo di revisione
1. LâAssemblea dei delegati è competente per:
l'approvazione della politica fondamentale e a lungo termine dell'associazione e della strategia in materia di cure;
lâapprovazione della pianificazione finanziaria fondamentale e a lungo termine;
lâapprovazione del verbale dellâultima Assemblea dei delegati;
la presa dâatto della relazione annuale;
lâapprovazione del conto annuale previa ricezione della relazione dellâOrgano di revisione;
il discarico degli organi;
la supervisione generale degli organi dellâassociazione, eventualmente la loro revoca;
lâelezione della Presidenza del Consiglio delle cure tra i membri del Consiglio stesso, composta dalla presidente e da un massimo di quattro vicepresidenti;
lâelezione della Commissione della gestione (CdG);
lâelezione della Commissione di ricorso;
l'elezione dell'Organo di revisione;
la nomina dei membri onorari su proposta del Consiglio delle cure;
lâapprovazione dei regolamenti organizzativi dellâAssemblea dei delegati e del Consiglio delle cure su proposta del Consiglio delle cure;
lâapprovazione di ulteriori regolamenti conformemente allo statuto;
lâesclusione di associazioni affiliate e membri collettivi su proposta del Consiglio delle cure;
lâappartenenza di alliance care a organizzazioni che potrebbero comprometterne lâautonomia;
modifiche allo statuto;
lo scioglimento o la fusione dellâassociazione e le relative conseguenze.
2. LâAssemblea ordinaria dei delegati si tiene su invito scritto del Consiglio delle cure entro 6 mesi dalla chiusura dellâesercizio finanziario.
3. La convocazione, con lâindicazione dellâordine del giorno, deve essere inviata ai membri al piĂš tardi quattro settimane prima dellâAssemblea ordinaria dei delegati.
4. Le richieste di inserimento di argomenti allâordine del giorno dellâAssemblea dei delegati devono pervenire per iscritto al Consiglio delle cure al piĂš tardi dodici settimane prima dellâAssemblea.
5. Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata con delibera del Consiglio delle cure oppure deve essere convocata su richiesta scritta di 1/5 dei membri e tenersi entro otto settimane.
6. LâAssemblea dei delegati è composta dai delegati delle associazioni affiliate, dei membri collettivi e dellâassociazione collettiva. Ogni associazione affiliata, ogni membro collettivo e lâassociazione collettiva hanno diritto ad almeno due e al massimo venti delegati. Il numero effettivo dei delegati è determinato, entro tali limiti, come segue:
Fino a 500 membri individuali: 2 delegati
Da 501 a 1000 membri individuali: 3 delegati
Da 1'001 a 1'500 membri individuali: 4 delegati ecc.
...
A partire da 9'001 membri individuali: 20 delegati
7. I membri collettivi che annoverano tra i propri membri esclusivamente persone giuridiche hanno diritto a 2 delegati.
8. I delegati vengono eletti dalle rispettive associazioni affiliate, dai membri collettivi e dallâassociazione collettiva e comunicati ad alliance care.
9. Ogni delegata dispone di un voto nellâAssemblea dei delegati.
10. La modifica dello statuto e lo scioglimento dellâassociazione richiedono una maggioranza di tre quarti dei membri presenti.
11. L'Assemblea dei delegati emana, nell'ambito dello statuto, disposizioni relative allo svolgimento delle elezioni di sua competenza e all'espletamento degli altri compiti ad essa assegnati (Regolamento organizzativo dell'Assemblea dei delegati).
12. I delegati sono liberi di esprimere il proprio voto.
13. LâAssemblea dei delegati è presieduta dalla presidente del Consiglio delle cure; in caso di suo impedimento, da un altro membro della Presidenza.
1. Il Consiglio delle cure è lâorgano esecutivo e strategico di alliance care.
2. Il Consiglio delle cure è composto da un massimo di cinquantacinque membri. I membri del Comitato dellâSBK-ASI, compresa la Presidenza, fanno parte di diritto del Consiglio delle cure; in tal modo garantiscono la rappresentanza di tutti i 26 Cantoni.
La ripartizione dei restanti seggi è determinata in base al numero dei membri delle associazioni aventi diritto.
Il regolamento organizzativo del Consiglio delle cure stabilisce i principi e la procedura di ripartizione dei seggi e disciplina lo svolgimento dei compiti assegnati al Consiglio delle cure. Esso definisce in quali circostanze le riunioni si svolgano in presenza fisica, in modalitĂ ibrida o virtuale.
Il regolamento organizzativo del Consiglio delle cure rientra nella competenza dellâAssemblea dei delegati.
3. I membri del Consiglio delle cure sono designati dalle associazioni affiliate e dai membri collettivi, nonchĂŠ dallâassociazione collettiva.
4. Il Consiglio delle cure svolge tutti i compiti che lo statuto non attribuisce espressamente a un altro organo, in particolare
lâadozione delle misure necessarie al raggiungimento dello scopo dellâassociazione, nellâambito della politica associativa fondamentale e a lungo termine e della strategia delle cure approvate dallâAssemblea dei delegati;
decisione in merito alla pianificazione aziendale e finanziaria nellâambito della pianificazione finanziaria fondamentale e a lungo termine deliberata dallâAssemblea dei delegati;
definizione del budget annuale e garanzia della gestione finanziaria nellâambito della pianificazione finanziaria fondamentale e a lungo termine deliberata dallâAssemblea dei delegati;
presentazione allâAssemblea dei delegati di proposte relative allâammissione o allâesclusione di associazioni affiliate e membri collettivi, nonchĂŠ alla loro partecipazione al Consiglio delle cure, allâattenzione dellâAssemblea dei delegati;
stipula di contratti di prestazione di servizi con le associazioni affiliate e i membri collettivi su richiesta della Direzione;
regolamentazione dellâadesione e determinazione delle quote associative e dei contributi di solidarietĂ ;
esclusione di membri individuali, Advocates e membri onorari;
presentazione di candidature allâAssemblea dei delegati per la presidenza e la vicepresidenza;
elezione dei membri della Direzione e determinazione del loro compenso; supervisione della Direzione, degli organi di supporto e delle strutture dellâAssociazione;
emanazione dei regolamenti che non rientrano nella competenza dellâAssemblea dei delegati.
5. Ai fini della preparazione dei propri compiti, il Consiglio delle cure può istituire comitati o commissioni permanenti o temporanei e nominarne i membri al proprio interno. Il Consiglio delle cure può inoltre delegare ai comitati e alle commissioni poteri decisionali, che devono essere definiti dal Consiglio delle cure nei relativi regolamenti delle commissioni.
6. La Presidenza del Consiglio delle cure è esercitata dalla presidente. Essa dirige il Consiglio delle cure; in caso di impedimento, tale compito viene assunto da un membro della Presidenza. Il Consiglio delle cure delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la presidente ha il voto decisivo. Per il resto, il regolamento organizzativo del Consiglio delle cure è determinante per la regolamentazione delle elezioni e delle deliberazioni.
7. I membri della Presidenza e i membri della Direzione nominati dal Consiglio delle cure hanno il diritto di firma collettiva a due.
8. La durata del mandato nel Consiglio delle cure è di quattro anni. Essa decorre da unâAssemblea ordinaria dei delegati allâaltra. Ă possibile la rielezione per due volte.
9. Le associazioni affiliate e i membri collettivi sono responsabili della tempestiva nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio delle cure.
10. La durata del mandato della Presidenza è di quattro anni. à possibile una sola rielezione, fatto salvo il comma 11.
11. Per i membri della Presidenza di alliance care si applica un limite di durata del mandato complessivo di 16 anni nel Consiglio delle cure; per loro è quindi possibile un mandato aggiuntivo in deroga al comma 8.
1. I compiti e le competenze della Commissione della gestione sono disciplinati in modo piĂš dettagliato dallâAssemblea dei delegati. Tra le competenze della CdG rientrano in particolare:
il controllo dellâoperato del Consiglio delle cure, delle commissioni e dei comitati del Consiglio delle cure, della Direzione, degli organi di stato maggiore e delle strutture dellâAssociazione su mandato dellâAssemblea dei delegati in qualitĂ di organo supremo dellâAssociazione e di organo di vigilanza;
la redazione della relazione annuale della Commissione della gestione (CdG);
il controllo del conto annuale (revisione interna);
l'audizione sui compiti di grande rilevanza finanziaria.
2. La Commissione della gestione è composta da cinque a sette membri. Una stessa associazione affiliata può essere rappresentata nella CdG da un massimo di un membro. I membri della CdG non possono far parte di nessun altro organo di alliance care. La presidente e la vicepresidente devono essere membri di alliance care.
3. La Commissione della gestione si costituisce autonomamente ed elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente.
4. La durata del mandato dei membri della Commissione della gestione è di quattro anni. à possibile la rielezione per due volte.
1. LâAssemblea dei delegati nomina ogni anno quale Organo di revisione una societĂ di revisione abilitata ai sensi del diritto della societĂ anonima. Ă possibile la rielezione.
2. LâOrgano di revisione ha i seguenti compiti:
Verifica della contabilitĂ , del bilancio e dello stato patrimoniale;
Relazione scritta all'attenzione dell'Assemblea dei delegati;
Proposte allâAssemblea dei delegati.
1. La composizione della Commissione di ricorso e la procedura di ricorso sono stabilite dallâAssemblea dei delegati.
2. La Commissione di ricorso esamina i ricorsi presentati dai membri per violazione dei loro diritti statutari o regolamentari da parte degli organi di alliance care (art. 12). Sono esclusi i ricorsi contro le deliberazioni dellâAssemblea dei delegati, nonchĂŠ le deliberazioni che, in base allo statuto o ai regolamenti, sono attribuite a unâaltra istanza per una decisione definitiva a livello interno dellâassociazione.
1. Alla Direzione spetta la gestione di alliance care. I suoi compiti comprendono:
la preparazione dei compiti e lâesecuzione delle deliberazioni del Consiglio delle cure;
il coordinamento generale delle attivitĂ dellâassociazione;
la preparazione e lâorganizzazione di eventi interni ed esterni;
la fornitura dei servizi concordati con le associazioni affiliate e i membri collettivi;
il reclutamento dei membri, lâassistenza ai membri e la fornitura di servizi a favore dei singoli membri e degli Advocates;
lâistituzione degli uffici cantonali, la loro vigilanza e la definizione delle direttive relative ai loro compiti, alle loro attivitĂ e al loro budget;
garantire il flusso di informazioni allâinterno dellâassociazione e verso lâesterno.
2. Il Consiglio delle cure emana disposizioni piĂš dettagliate relative ai compiti e allâorganizzazione della Direzione.
1. Ricorso dei membri
Ogni membro individuale può impugnare mediante ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, le decisioni degli organi che violano i suoi diritti di membro, con cui gli vengono negate prestazioni o che comportano la sua esclusione. Il diritto di ricorso spetta parimenti alle persone candidate la cui candidatura è stata respinta.
Lâatto di ricorso deve contenere le conclusioni, la motivazione con lâindicazione dei mezzi di prova e la firma della persona ricorrente. Le decisioni degli organi di alliance care che sono state trasferite ad alliance care da unâassociazione affiliata o da un membro collettivo devono essere sottoposte al Consiglio delle cure secondo le disposizioni di alliance care.
La procedura di ricorso è disciplinata dal regolamento sui ricorsi del Consiglio delle cure. Il Consiglio delle cure è competente in ultima istanza allâinterno dellâassociazione. Ă possibile rinunciare al ricorso interno allâassociazione adendo i tribunali statali competenti. In caso di decisioni che riguardano le aree di competenza di unâassociazione affiliata o di un membro collettivo, questâultima deve essere preventivamente consultata e il suo parere deve essere preso in considerazione nella decisione.
2. Ricorsi delle associazioni affiliate e dei membri collettivi
I ricorsi delle associazioni affiliate e dei membri collettivi contro le disposizioni degli organi di alliance care o in caso di controversie sullâinterpretazione dei contratti di prestazione di servizi sono soggetti ai requisiti formali di cui al comma 1 lett. b).
La procedura di ricorso è disciplinata dal regolamento sui ricorsi del Consiglio delle cure. LâAssemblea dei delegati è competente in ultima istanza allâinterno dellâassociazione. Ă possibile rinunciare al ricorso interno allâassociazione adendo i tribunali statali competenti.
Esclusivamente il patrimonio dell'associazione risponde agli obblighi dell'associazione.
Lâassociazione può essere sciolta con delibera di unâAssemblea dei delegati debitamente convocata. Per lo scioglimento è necessaria una maggioranza di tre quarti dei delegati presenti. In caso di scioglimento, il patrimonio dellâassociazione, al netto di tutti gli impegni esistenti, viene ripartito tra le associazioni affiliate e i membri collettivi in proporzione al numero dei membri alla fine dellâanno precedente la delibera di scioglimento. I membri individuali (persone fisiche) non hanno alcun diritto al patrimonio dellâassociazione.
Il primo esercizio finanziario è iniziato il 1° luglio 2025 e si estende fino al 31 dicembre 2026.
Il presente statuto è stato approvato in occasione dellâAssemblea dei delegati del 26 giugno 2026 a Berna ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Esso sostituisce lo statuto costitutivo del 18 giugno 2025.